Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica, in conformità ai princìpi di cui alla risoluzione del Consiglio del 28 ottobre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 324 del 12 novembre 1999, sull'inclusione della storia nell'azione culturale della Comunità, promuove e sostiene iniziative dirette a favorire la conoscenza e la comprensione della storia, contribuendo a sviluppare una coscienza italiana ed europea nonché a rinforzare i vincoli di solidarietà tra i cittadini.
      2. La Repubblica, in conformità con gli orientamenti contenuti nella raccomandazione 2001/166/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2001, sulla collaborazione europea per la valutazione della qualità dell'insegnamento scolastico, promuove, altresì, iniziative tese a salvaguardare e a migliorare la qualità dell'insegnamento scolastico della storia, incoraggiando un'analisi serena e obiettiva delle diverse esperienze storiche nel rispetto del pluralismo e nel confronto delle varie opinioni.